Dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni)
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 riconosce ai cittadini il diritto di presentare dichiarazioni sostitutive al posto dei certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni.
La legge distingue queste dichiarazioni in due categorie specifiche, a seconda dei dati che si intende attestare:
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Articolo 46)
Consente di sostituire a tutti gli effetti un certificato pubblico formale. Può essere utilizzata esclusivamente per attestare i 31 casi tassativamente previsti dalla legge.
- Cosa si può autocertificare: Dati anagrafici e di stato civile (nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia), titoli di studio o qualifiche professionali, situazione reddituale ed economica, posizione militare e assenza di condanne penali.
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Articolo 47)
Consente di attestare tutti gli stati, fatti e qualità personali che non rientrano nell’elenco dell’articolo 46. Deve trattarsi di informazioni a diretta conoscenza dell’interessato, oppure riguardanti altre persone di cui il dichiarante abbia conoscenza.
- Cosa si può dichiarare: Ad esempio, la conformità di una copia all’originale, la qualifica di unico erede, la titolarità di una ditta o la sussistenza di un diritto di proprietà.
Modelli da scaricare:
Responsabilità del dichiarante: Le dichiarazioni sostitutive vengono sottoscritte sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazioni false o mendaci, l’amministrazione procede alla revoca dei benefici eventualmente ottenuti e scattano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Ultimo aggiornamento
21 Maggio 2026, 10:31
Unione dei Comuni GALLURA